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[1]Nelle societa' in nome collettivo ed in accomandita creditori possono consentire ad un concordato anche in favore di uno o piu' fra i soci responsabili senza limitazione.
[2]In questo caso tutto l'attivo sociale e' soggetto all'amministrazione ed alle operazioni del curatore. Solamente i beai particolari del socio al quale si consenti il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale puo' essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivati dal concordato.
[3]Il socio che ha ottenuto un concordato particolare e' liberato dell'obbligaziono solidale verso i creditori della societa', ma per ottenere il provvedimento indicato nell'articolo 804 deve provare che tutti i debiti della societa' fallita siano stati pagati in capitale, interessi e spese.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
