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I creditori particolari del socio non possono, finche' dura la societa', far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la societa', sulla quota ad esso spettante nella liquidazione; non e' loro impedito di operare un sequestro su cio' che spettera' al debitore alla fine della societa', ne' di sequestrare e vendere la di lui quota od azione, se si trattera' di societa' con quote od azioni trasmissibili.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
