Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I creditori particolari del socio non possono, finche' dura la societa', far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la societa', sulla quota ad esso spettante nella liquidazione; non e' loro impedito di operare un sequestro su cio' che spettera' al debitore alla fine della societa', ne' di sequestrare e vendere la di lui quota od azione, se si trattera' di societa' con quote od azioni trasmissibili.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art84 · fonte del testo

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