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Se la societa' fallita ha emesso delle obbligazioni al portatore, i possessori di quelle sono ammessi al passivo del fallimento, come creditori della societa'. I loro crediti si, calcolano in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto cio' che si fosse pagato a titolo di ammortizzazione o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art839 · fonte del testo

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