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[1]Il fallimento di una societa' in nome collettivo o in accomandita, produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione.

[2]Il Tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento della societa' e dei soci, indica il nome, il cognome e il domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore.

[3]Tuttavia l'asse della societa' deve tenersi distinto da quelli dei soci, tanto nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

[4]I soli creditori dalla societa' prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli soci nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito.

[5]La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i soci falliti gli effetti stabiliti nel titolo I.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art835 · fonte del testo

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