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[1]Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato, il Tribunale provvede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 803.

[2]Gli atti del fallito, posteriori all'omologazione del concordato, e anteriori all'annullamento od alla risoluzione di esso, non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art832 · fonte del testo

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