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[1]Se il fallito non adempie alle condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso, e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute, puo' chiederne la risoluzione: la maggioranza e' formata secondo le disposizioni dell'articolo 821.

[2]La domanda e' proposta davanti al Tribunale, in nome dei dotti creditori, dal curatore, o dagli stessi creditori, chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

[3]La risoluzione puo' essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o piu' creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute, loro assegnate dal concordato. In questo caso i detti creditori rientrano nell'integrita' dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

[4]La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, ne' fa cessare le ipoteche e le altre garantie con esso costituite.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art831 · fonte del testo

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