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[1]Il concordato, ancorche' omologato, puo' essere annullato dal Tribunale, ad istanza del curatore, o di qualunque creditore, chiamato il curatore ed in contraddittorio del fallito, qualora si scopra, dopo l'omologazione, che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
[2]L'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato.
[3]Nessun'altra azione di nullita' del concordato e' ammessa dopo l'omologazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
