Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tostoche' la sentenza di omologazione del concordato sia passata in cosa giudicata, cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo cio' che e' disposto negli articoli seguenti.
[2]Il curatore dove rendere al fallito il conto della sua amministrazione, il quale e' discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e consegna al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue carte ed ogni altra cosa, mediante ricevuta, e colle condizioni e cautele stabilite nel concordato.
[3]Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale, e cessa dalle sue funzioni.
[4]Il Tribunale giudica sulle contestazioni che fossero per sorgere.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
