Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora, dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato, il fallito si dimostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione puo' anche determinare, che dopo il completo adempimento degli obblighi nel concordato assunti, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Puo' altresi' dichiarare, che, merce' l'adempimento anzidetto, resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
