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Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie, che, per ragion di materia, non siano di competenza del Tribunale di commercio, questo non puo' pronunziare, fino a che le controversie non siano decise; ma deve stabilire un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorita' competente, e dar prova di avere cio' fatto, coll'avvertimento che, in difetto, il giudizio sulle altre opposizioni sara' proseguito senza riguardo alle di lui pretese.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art825 · fonte del testo

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