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[1]L'omologazione del concordato e' domandata al Tribunale dalla parte piu' diligente.

[2]I creditori dissenzienti, o non intervenuti, possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale, o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato.

[3]L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e deve essere intimato al curatore ed al fallito, con citazione a udienza fissa davanti il Tribunale.

[4]Se il termine suddetto sia trascorso senza che sia fatta opposizione alcuna, il Tribunale pronunzia sulla domandata omologazione in camera di consiglio.

[5]In caso diverso, il Tribunale pronunzia sulle opposizioni e sulla omologazione, con una sola sentenza.

[6]Se l'opposizione e' ammessa, il Tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gli interessati.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art824 · fonte del testo

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