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[1]Il concordato dev'essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui e' consentito.

[2]Se e' solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti, o dalla maggioranza di tre quarti della somma totale dei crediti, ed ancorche' non vi sia ne' l'una ne' l'altra maggioranza, ma il concordato sia assentito da un numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di revocare il dato consenso, puo' rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ovvero stabilire un termine per raccogliere altre adesioni.

[3]In caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assentimenti dati nella prima adunanza sono senza effetto.

[4]I creditori hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria dei processi verbali delle adunanze.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art823 · fonte del testo

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