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Il socio che tarda a consegnare la quota conferita, e' tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota e' stabilita in denaro, e' tenuto al pagamento degli interessi al corso legale di commercio, oltre al risarcimento del maggior danno derivato, salve le disposizioni degli articoli 166 e 184.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
