Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In ogni stadio della procedura di fallimento puo' aver luogo un concordato fra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano.
[2]Il curatore e' tenuto a promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato.
[3]Nel concordato si puo' convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non si puo' impedire la continuazione del procedimento penale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
