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In tatti i casi di moratoria accordata, se, nel corso di essa, si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il Tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno la meta' del passivo residuo, puo' concedere una seconda moratoria, egualmente per un termine non maggiore di sei mesi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
