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[1]Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza suddetta, il Tribunale, in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono, pronuncia sulla domanda di sospensione, tenendo conto, speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, e, qualora ritenga tale domanda ammessibile
[2]1. Stabilisce il termine della moratoria, che non puo' superare i sei mesi;
[3]2. Ordina al debitore di far constare entro il detto termine di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;
[4]3. Prescrive i provvedimenti conservativi, e le cautele, che reputa necessarie a garantire l'integrita' del patrimonio del debitore;
[5]4. Nomina una Commissione di creditori, incaricata di sopraintendere all'amministrazione ad alla liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento.
[6]La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
