Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunziata ad istanza di creditori o di uffizio, il fallito, ove possa, giustificare con valide prove, che la cessazione dei pagamenti fa conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti od altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione di idonee garantie che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, puo' chiedere al Tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l'esecuzione di questa.

[2]La domanda non puo' essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale, e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori, coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art807 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari