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[1]Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunziata ad istanza di creditori o di uffizio, il fallito, ove possa, giustificare con valide prove, che la cessazione dei pagamenti fa conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti od altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione di idonee garantie che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, puo' chiedere al Tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l'esecuzione di questa.
[2]La domanda non puo' essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale, e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori, coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
