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Il fallito, e qualunque altro interessato, puo' in ogni tempo chiedere al Tribunale la rivocazione della sentenza, che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente, e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la rivocazione e' ammessa, si precede secondo la disposizione del primo capoverso dell'articolo 803.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
