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[1]Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il Tribunale puo' dichiarare, anche d'uffizio, la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori, ed il fallito.
[2]Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi, rispetto a questo, gli effetti della dichiarazione di fallimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
