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[1]Il fallito, qualora provi di aver pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, puo' ottenere dal Tribunale la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.
[2]Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta, ed ai condannati per falso, furto, truffa od abuso di confidenza, compresi i prevaricatori nella gestione del denaro pubblico.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
