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[1]I creditori, che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti secondo le disposizioni dell'articolo 758, non possono reclamare alcuna partecipazione sulle ripartizioni dell'attivo gia' fatte, ne' opporsi a quelle gia' ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni, in proporzione del loro credito, e, qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo, in proporzione della somma determinata dal Tribunale. Se pero' giustificano di essersi trovati nell'impossibilita' di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

[2]In caso di opposizione tardiva contro l'ammessione di un credito, il Tribunale puo' ordinare, che le somme, le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva; e, qualora, in virtu' dell'opposizione, il credito sia dichiarato in tutto od in parte insussistente, anche l'indebito, che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni, dev'essere restituito alla massa.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art802 · fonte del testo

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