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[1]Nessun pagamento e' fatto dal curatore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

[2]Il curatore fa sul titolo annotazione del mandato di pagamento.

[3]Se non e' possibile la presentazione del titolo, il giudice delegato puo' autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

[4]Il creditore fa quietanza in margine allo stato di ripartizione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art801 · fonte del testo

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