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[1]La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 747. Se i creditori, per i quali i termini furono prorogati, non hanno fatto verificare i loro crediti in conformita' delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa fra i creditori riconosciuti.

[2]La stessa riserva ha luogo anche per i crediti, sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunziato.

[3]Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori, per i quali ha luogo la riserva.

[4]In tatti i casi, il deposito e' a loro rischio e spesa.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art800 · fonte del testo

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