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[1]La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 747. Se i creditori, per i quali i termini furono prorogati, non hanno fatto verificare i loro crediti in conformita' delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa fra i creditori riconosciuti.
[2]La stessa riserva ha luogo anche per i crediti, sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunziato.
[3]Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori, per i quali ha luogo la riserva.
[4]In tatti i casi, il deposito e' a loro rischio e spesa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
