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Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non e' determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, secondo le liste di Borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la societa', e, in difetto, secondo il giudizio di periti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
