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[1]I minori emancipati, maschi o femmine, per potere esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore emancipante con atto davanti il pretore, e, se furono emancipaci dal Consiglio di famiglia o di tutela, devono essere autorizzati con deliberazione dello stesso Consiglio, omologata dal Tribunale civile, secondo le disposizioni dell'articolo 319 del Codice civile.

[2]Gli atti di emancipazione e d'autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del Tribunale di commercio, nel cui circondario il minore intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a cio' destinato, ed affissi nella sala del Tribunale, nella sala del comune e nei locali della Borsa piu' vicina.

[3]Il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite affissioni.

[4]Prima della trascrizione e delle affissioni suddette, il minore non puo' imprendere l'esercizio del commercio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art8 · fonte del testo

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