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[1]Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente, secondo il bilancio, ai crediti, per i quali fa prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

[2]Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al Tribunale. L'ordinanza del giudice delegato e' provvisoriamente esecutiva.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art799 · fonte del testo

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