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[1]Lo stato di ripartizione e' formato dal curatore, ed e' reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato.
[2]Per la ripartizione del denaro esistente in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento, secondo lo stato di ripartizione.
[3]I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla Cassa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
