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[1]L'attivo in beni mobili, dedotte le spese di giustizia o di amministrazione del fallimento, e i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, deve anzitutto erogarsi, coll'autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento delle somme dovute ai creditori con pegno od altro privilegio, e il resto e' ripartito fra tutti i creditori, in proporzione dei loro crediti verificati.
[2]A questo fine il curatore deve rimettere ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento, o del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina, se vi e' luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi, ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
