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[1]Le domande di rivendicazione in natura sospendono la vendita delle cose reclamate, ma non possono annullare le vendite ad essi anteriori.
[2]Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno effetto sulle somme gia' ripartite anteriormente ad esse.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
