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[1]Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.
[2]Ognuno dei creditori, ed anche il fallito e' ammesso a contenerle.
[3]Si non vi e' contestazione, o se questa, per il valore della cosa rivendicata, appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione e' ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato, soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al Tribunale di commercio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
