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[1]Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.

[2]Ognuno dei creditori, ed anche il fallito e' ammesso a contenerle.

[3]Si non vi e' contestazione, o se questa, per il valore della cosa rivendicata, appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione e' ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato, soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al Tribunale di commercio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art795 · fonte del testo

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