Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nei casi espressi nei due articoli precedenti il curatore, coll'assenso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione del giudice delegato, puo' farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
