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[1]Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendite, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei di lui magazzini, o non siano state ricevute a di lui disposizione in magazzini pubblici, o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissario incaricato di venderle per di lui conto.

[2]La rivendicazione non e' ammessa, se le merci prima del loro arrivo sono state vendute senza frode mediante girata della fattura, della polizza di carico, o della lettera di vettura, se non all'ordine, o mediante consegna di tali titoli, se sono al portatore.

[3]Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto, e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art792 · fonte del testo

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