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[1]Possono del pari essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario; salve altresi' le disposizioni degli articoli 707 e 708 del Codice civile.
[2]Puo' essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci, che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, ne' compensato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
