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Possono essere rivendicate le rimesse in cambiali od altri titoli di credito non ancora pagati, e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione, e di custodirne il valore per di lui conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
