Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il socio che ha conferito nella societa' uno o piu' crediti, non e' liberato fino a che la societa' non abbia ottenuto il pagamento della somma, per la quale ebbe luogo il conferimento.
[2]Se il pagamento non si ottiene colla escussione del debitore, il socio medesimo risponde della somma stessa, coll'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, e salvo il risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
