Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, puo' autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni, che interessano la massa, ancorche' riguardino diritti immobiliari.
[2]Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione deve essere sottoposta all'omologazione del Tribunale di commercio, se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del Tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.
[3]L'omologazione non puo' aver luogo se non chiamato il fallito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
