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I debiti nascenti dalle operazioni del curatore sono pagati dall'attivo del fallimento, con preferenza sugli anteriori; ma se tali operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate, sono tenuti personalmente, oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti pero' dell'autorizzazione: essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
