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[1]Nessun regresso per i dividendi pagati e' accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri; ma, se l'intiero credito di capitale ed accessorii sia stato pagato da una o piu' delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia piu' azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde, in proporzione della parte del debito che hanno pagato, e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna.

[2]Se i dividendi riuniti, assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati, superino la somma a lui dovuta, il resto e' devoluto alle masse dei fallimenti, nella proporzione suddetta. Se pero' i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene, secondo l'ordine delle obbligazioni, alle masse dei fallimenti di quei coobbligati, che hanno diritto di essere garantiti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art777 · fonte del testo

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