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Il creditore, possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito, e da altri coobbligati, che fossero in istato di fallimento, partecipa alle ripartizioni in tutte le masse, e vi e' compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
