Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti, ed i debiti pagati con danaro del marito, e la moglie non puo' preporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo le disposizioni dell'articolo 770.
[2]La moglie del fallito e' ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su cio' che la moglie potesse ricuperare, secondo le disposizioni dell'articolo 1407 del Codice civile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
