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[1]Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se, non avendo allora altra determinata professione, e' divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo che quello di successione o donazione.

[2]Nei casi suddetti, la moglie non puo' esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art774 · fonte del testo

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