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La data certa di un atto, richiesta negli articoli 769 e 771, deve essere stabilita nei modi determinati dal Codice civile, ma la prova dell'acquisto del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di societa' commerciali, puo' stabilirsi anche coi registri dei pubblici stabilimenti o delle societa' per azioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
