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[1]I beni mobili, si' dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio, o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'articolo 768, ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata l'identita' con inventario o con altro atto che abbia data certa.
[2]Se i beni della moglie furono alienati, ed il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili od immobili, la moglie puo' esercitare su questi il diritto indicato nell'articolo 769, purche' la provenienza del danaro ed il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.
[3]Tutti gli altri oggetti mobili, posseduti si dal marito come dalla moglie del caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contrario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
