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In tutti gli altri casi, e quand'anche fra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengono al marito, e che siano stati pagati con danaro di lui, percio' quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento, ma e' ammessa la moglie a provare il contrario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
