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[1]Il nuovo socio di una societa' gia' costituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla societa' prima della sua ammissione, ancorche' la ragione sociale sia mutata.
[2]Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
