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La moglie ritiene pure gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, sempreche' nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego, e la provenienza del danaro sia accertata da inventario, o da altro atto che abbia data certa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
