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La moglie ritiene pure gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, sempreche' nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego, e la provenienza del danaro sia accertata da inventario, o da altro atto che abbia data certa.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art769 · fonte del testo

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