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Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene gli immobili dotali con diritto a percepirne i frutti, e cosi' pure gli immobili parafernali che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
