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[1]I creditori privilegiati od ipotecari, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalita' dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata, che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria.
[2]Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecari, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
