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Se una o piu' ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati od ipotecari, i cui crediti sono gia' verificati, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intiero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
