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[1]Il curatore deve presentare al giudice delegato lo elenco dei creditori che pretendono di aver diritto di pegno, od altro privilegio sopra i mobili.
[2]Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni dell'articolo 751 e seguenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
